Sospeso adeguamento tariffe per il trimestre 1 luglio - 30 settembre Chiarimento su sospensione delibera 354/2016/R/eel “Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela”
L'Autorità, in relazione alla propria delibera 354/2016/R/eel (Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela), provvisoriamente sospesa per effetto del decreto cautelare monocratico n. 911 del Tar Lombardia del 19 luglio 2016, confermato con successivo decreto n.982 del 28 luglio 2016, ha pubblicato sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it) il seguente chiarimento:
"Per effetto del decreto cautelare monocratico del
Presidente della Sezione II del TAR Lombardia, Milano, emanato ai sensi
dell'articolo 56 c.p.a., 19 luglio 2016, n. 911 è stata provvisoriamente
sospesa l'efficacia della deliberazione dell'Autorità 354/2016/R/eel, recante
"Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2016, delle
condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in
maggior tutela". Tale decisione è stata confermata dal successivo decreto
monocratico del medesimo Giudice 28 luglio 2016, n. 982.
Al fine di dissipare le incertezze applicative segnalate,
nonché di tutelare il cliente finale in maggior tutela da eventuali
pregiudizi che potrebbero determinarsi in detto incerto contesto, l'Autorità
per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, precisa che, per effetto
delle decisioni del succitato Giudice, di cui prende atto, non possono che
trovare applicazione le condizioni economiche del servizio di vendita
dell'energia elettrica in maggior tutela approvate con deliberazione
dell'Autorità 30 marzo 2016, 140/2016/R/eel, e, più precisamente, i valori
dell'elemento PE, dell'elemento PD e del corrispettivo PPE di cui alle
tabelle allegate alla suddetta deliberazione (qualora, per alcune utenze,
differenziati anche su base mensile, i valori riferiti al mese di
giugno).
Sono fatti salvi gli effetti di ulteriori determinazioni
assunte in sede giurisdizionale."